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Accesso civico

 

Che cos’è?
L’accesso civico è il diritto, riconosciuto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 a chiunque, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali è obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, e questa sia stata omessa.

Come si esercita?
La richiesta è gratuita, non necessita di motivazione e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza del Comune, individuato nel Segretario Comunale.
Può essere redatta sul Modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica all’indirizzo segretario@comune.buia.ud.it
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.buja@certgov.fvg.it
- tramite posta ordinaria;
- direttamente presso lo sportello Protocollo del Comune.

Procedura
Il Responsabile per la Trasparenza trasmette la richiesta ricevuta al Responsabile del Settore competente per materia e ne informa il richiedente . Il Responsabile entro 30 giorni pubblica su questo sito il documento, l’informazione, il dato mancante e ne dà comunicazione al richiedente, indicando la sezione del sito ove è stata inserita la pubblicazione.

Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Responsabile del Settore ritardi o ometta la pubblicazione richiesta o comunque non dia risposta, il richiedente può rivolgersi, utilizzando l’apposito Modulo già predisposto, al Titolare del potere sostitutivo , il quale verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede ad effettuarla e ne dà notizia al richiedente indicando la sezione del sito ove è stata inserita la pubblicazione.

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni del Comune e contro il silenzio sulla richiesta di accesso il richiedente può ricorrere al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza delle decisione o dalla formazione del silenzio.